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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26627
Stato 50 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

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3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3.

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2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.

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5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

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3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311 commi 3 e 4.

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3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario.

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5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195 e 499.

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2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

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2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.

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4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento.

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1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

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5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3.

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5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero.

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6. Quando si procede a carico di più imputati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18 comma 1 lettere c) e d).

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2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo

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3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419

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3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla

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3. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65.

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5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

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3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando l'imputato detenuto evade in qualsiasi momento del dibattimento ovvero durante gli

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3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per

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3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai

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1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa

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2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità

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sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

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6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto

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3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di

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2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste

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2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice

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1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla

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1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto

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7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere

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3. Salve le norme sull'astensione e sulla ricusazione del giudice, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano quando il reato dal quale il

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4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il

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per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

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facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

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1. Le disposizioni degli articoli 486 e 487 non si applicano quando l'imputato, anche se impedito chiede o consente che il dibattimento avvenga in

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6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso

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compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

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scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

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almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Al giudizio si applicano le disposizioni previste dagli

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dell'articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le

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presso la corte di appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 412.

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